ORDINE

REGOLAMENTI

Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al Registro l’obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale (art.5).
L’adempimento dell’obbligo formativo è cadenzato su un arco temporale triennale, durante il quale ciascun iscritto deve conseguire almeno 60 crediti formativi, in ragione di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno. 

Il credito è l’unità di misura dell’impegno richiesto. Nell’anno 2017 si assume che un’ora di partecipazione a corsi, programmi o altre occasioni di formazione equivalga all’acquisizione di un credito, a prescindere dall’eventuale espletamento di prove conclusive o di esercitazioni individuali o collettive programmate all’interno di ciascuna proposta formativa. 
L’obbligo di cui trattasi decorre dal 1° gennaio 2017 e il primo triennio formativo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019 decorre pertanto da tale data.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010, almeno dieci crediti formativi, in ciascuna annualità, devono riguardare le materie caratterizzanti, ovvero:

  • gestione del rischio e controllo interno;
  • principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE;
  • disciplina della revisione legale; 
  • deontologia professionale e indipendenza; 
  • tecnica professionale della revisione.


Ai sensi dello stesso comma 2 e del comma 10 dell’articolo 5, l’offerta formativa deve essere conforme al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze, elaborato, per il 2017, dal Comitato didattico per la formazione dei revisori legali e adottato con determina prot. n. 37343 del 7/3/2017 del Ragioniere Generale dello Stato e consultabile sul portale istituzionale della revisione legale.

Nell’arco del triennio, i revisori maturano i crediti utili ai fini dell’assolvimento degli obblighi della formazione continua soltanto in relazione ad argomenti e temi che non abbiano già costituito oggetto di programmi, corsi, altri eventi o corsi telematici. In altre parole, la partecipazione, nell’arco dello stesso triennio, a identico corso per due o più volte oppure a due o più corsi riguardanti il medesimo argomento non consente al revisore legale di maturare i crediti corrispondenti.

L’impostazione del programma di aggiornamento professionale discende direttamente dal dettato normativo ed è rivolto a privilegiare le cosiddette materie caratterizzanti per la revisione legale (in sintesi Materie Gruppo A) quali:

 
1)    Gestione del rischio e controllo interno; 

2)    Principi di revisione nazionale e internazionali; 

3)    Disciplina della revisione legale; 

4)    Deontologia professionale ed indipendenza;

5)    Tecnica professionale della revisione;

Tali materie costituiscono il nucleo fondamentale per l’attività di formazione continua e per questo motivo dovranno rappresentare almeno il 50 per cento dei crediti formativi di ciascun iscritto (almeno 10 crediti formativi annuali).

La scelta dei restanti crediti formativi, almeno 10,  è libera; il revisore potrà quindi selezionare nell’ambito di tutte le materie presenti nel programma gli argomenti sui quali indirizzare la sua preferenza formativa. Materie di cui alle lettere da a) ad e) ex art. 4, comma 2, D.lgs. 39/2010 (in sintesi Materie Gruppo B). 

  • Contabilità generale; 
  • Contabilità analitica e di gestione
  • Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato 
  • Principi contabili nazionali ed internazionali; 
  • Analisi finanziaria 

Materie di cui alle lettere da m) ad u) ex art. 4, comma 2, D.lgs 39/2010 (in sintesi Materie Gruppo C). 

  • Diritto civile e commerciale; 
  • Diritto societario 
  • Diritto fallimentare 
  • Diritto tributario
  • Diritto del lavoro e della previdenza sociale 
  • Informatica e sistemi operativi 
  • Economica politica, aziendale e finanziaria, 
  • Principi fondamentali di gestione finanziaria;
  • Matematica e statistica.


Soggetti idonei ad offrire la formazione continua obbligatoria ai revisori legali dei conti 

L’attività formativa può essere alternativamente svolta: 

  • mediante la partecipazione a eventuali programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero, anche attraverso organismi convenzionati;
  • mediante la partecipazione a programmi di formazione a distanza o in aula presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell’attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.

Formazione continua obbligatoria dei Revisori legali dei conti iscritti nell’Albo dei Commercialisti o appartenenti a società di revisione

Gli obblighi di formazione sono assolti anche in ragione del riconoscimento della formazione obbligatoria già effettuata dai revisori legali iscritti presso albi professionali ovvero in ragione del riconoscimento della formazione che le società di revisione organizzano a favore di coloro che collaborano all’attività di revisione legale sono responsabili di incarichi di revisione legale, purché la relativa attività di formazione svolta sia dichiarata, da questo Ministero, conforme al programma annuale di aggiornamento professionale.

Nel catalogo corsi dell’Ordine le iniziative rientranti nella materia del gruppo A e dei gruppi B e C saranno contraddistinte da un apposto codice di classificazione (es. A1.1, A1.2….; B1.1., B1.2…; C1.1, C1.2,...) e nella scheda personale di ogni iscritto sarà data specifica evidenza dei crediti maturati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo imposto dall’iscrizione nell’Albo e nel Registro dei Revisori.
L’offerta formativa dell’Ordine in materia di Revisione legale è riservata ai soli iscritti nell’Albo, e comunque secondo quanto indicato nella circolare n. 26/2017, la partecipazione di soggetti diversi non sarebbe riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo imposto agli iscritti nel Registro dei Revisori.

Esenzioni e fase transitoria

Sono esentati dall’obbligo formativo solo i revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. e) e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010 per il periodo della sospensione. 
Nessuna disposizione normativa vigente prevede altri casi di esonero dagli obblighi di formazione. 
Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno, l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.

Pertanto le disposizioni che, al ricorrere di determinate condizioni (ad esempio: una determinata età dell’iscritto al registro) prevedono un esonero dagli obblighi della formazione continua nei riguardi dei professionisti iscritti agli albi, non producono effetti nei riguardi degli obblighi discendenti dall’iscrizione nel registro della revisione legale. Ad esempio, se un professionista fosse esonerato dall’obbligo di formazione discendente dall’iscrizione all’albo per aver superato una determinata età, sarebbe comunque assoggettato agli obblighi di formazione continua previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 nei riguardi degli iscritti al registro. 
Sono parimenti assoggettati agli obblighi di formazione quei professionisti collocati in elenchi speciali per incompatibilità con l’esercizio della professione o in altre situazioni che prevedessero l’esonero, per qualsiasi ragione, dagli obblighi di formazione per essi previsti. 

NORMATIVA

L’art. 12, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 139/2005 attribuisce al Consiglio dell’Ordine la competenza a formulare pareri in merito alla liquidazione degli onorari a richiesta degli Iscritti o della pubblica amministrazione. Per lo svolgimento di tale funzione il Consiglio dell’Ordine può avvalersi, per la fase istruttoria, dell’ausilio della relativa Commissione appositamente costituita.

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 (cd “decreto liberalizzazioni”), le Tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico sono state abrogate con decorrenza 25 gennaio 2012.

Il compenso per le prestazioni professionali, pertanto, deve essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico professionale secondo le indicazioni contenute nell’art. 9 del citato Decreto e nell’art. 25 del nuovo Codice Deontologico.

Il Ministero della Giustizia con D.M. 140/2012 ha adottato il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27” – GU n. 195 del 22-8-2012 – entrato in vigore il 23 agosto 2012.

Il 1° marzo 2016 è entrato in vigore il nuovo codice deontologico dei Commercialisti. Il testo, che aggiorna il precedente del 2008, ha ricevuto il via libero definitivo del Consiglio nazionale al termine della pubblica consultazione alla quale era stato sottoposto.

Oltre al necessario allineamento ai ripetuti interventi legislativi degli ultimi anni, il nuovo Codice presenta rilevanti novità soprattutto con riferimento ai rapporti tra Commercialisti e tra questi e i clienti, al fine di individuare regole di condotta chiare e per dare risposta alle criticità rilevate negli ultimi anni (quali, ad esempio, i casi di subentro a un collega ovvero di rinunzia al mandato professionale). Novità anche in tema di trattamento economico del tirocinio, che prevede ora espressamente il rimborso forfettario per i tirocinanti già a partire dall’inizio del tirocinio (e non dopo i primi sei mesi, come inizialmente previsto dal nuovo codice).

pdfCodice_deontologico_aggiornato.pdf

Con riferimento all'attività svolta dal Consiglio di disciplina sono in vigore i seguenti regolamenti.

pdfRegolamento_funzionamento_consigliodisciplina_territoriale.pdf

pdfArt8_dpr_137.pdf

pdfRegolamento_Disciplina_Semplificato.pdf

pdfRegolamenti_attuativi_ex_art8_07082012_137.pdf

pdfCodice_sanzioni_disciplinari.pdf

ACCESSO AGLI ATTI

pdfRegolamento_accesso_dati_e_documenti.pdf

 

SIGILLO PERSONALE

pdfRegolamento_Sigillo_professionale.pdf

 

RISCOSSIONE CONTRIBUTI

pdfRegolamento_per_la_disciplina_del_pagamento_dei_contributi_iscrizione_albo.pdf

pdfRegolamento_riscossione_contributi_CN_aggiornato.pdf

 

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI 

pdfRegolamento_Commissioni_odcec_lanciano.pdf

 

CONVENZIONE CESSIONE CREDITI

pdfRegolamento-convenzione-pro-credit.pdf

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

pdfODCEC_LANCIANO_PROCEDURA_WHISTLEBLOWING.pdf

 

 

PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  

 REGOLAMENTI DEL TIROCINIO PROFESSIONALE

Il tirocinio professionale è requisito propedeutico al sostenimento dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. Per sostenere l’esame di abilitazione professionale, al termine del percorso di studi universitari, è necessario svolgere un periodo di diciotto mesi di tirocinio presso un Dottore Commercialista o un Esperto Contabile iscritto all’Albo da almeno 5 anni. 

Per effettuare il tirocinio è necessario iscriversi all’apposito registro dei tirocinanti. Il registro è tenuto da ciascun Ordine territoriale che ne cura l’aggiornamento e verifica periodicamente l’effettivo svolgimento del tirocinio anche tramite resoconti e colloqui con il tirocinante.

Il periodo di tirocinio decorre dalla data di protocollo della Segreteria, così come previsto dal D.M.143 del 7/8/2009 art. 8 comma 1.

 Il praticantato può essere svolto anche contestualmente al biennio di studi relativo al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, purché il corso di studi sia svolto conformemente agli accordi siglati dal Consiglio dell’Ordine e delle Università, nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro siglata dal Consiglio Nazionale e dal MIUR. Il tirocinante può, inoltre, svolgere parte del tirocinio all'estero (per un periodo non superiore a 6 mesi) previo consenso del Dominus e dell'Ordine in cui risulta iscritto, presso un Professionista abilitato e iscritto in uno degli Organismi riconosciuti.

pdfDECRETO_7_agosto_2009__n._143.pdf

pdfDpr_137_2012.pdf

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