Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al Registro l’obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale (art.5).
L’adempimento dell’obbligo formativo è cadenzato su un arco temporale triennale, durante il quale ciascun iscritto deve conseguire almeno 60 crediti formativi, in ragione di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno.
Il credito è l’unità di misura dell’impegno richiesto. Nell’anno 2017 si assume che un’ora di partecipazione a corsi, programmi o altre occasioni di formazione equivalga all’acquisizione di un credito, a prescindere dall’eventuale espletamento di prove conclusive o di esercitazioni individuali o collettive programmate all’interno di ciascuna proposta formativa.
L’obbligo di cui trattasi decorre dal 1° gennaio 2017 e il primo triennio formativo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019 decorre pertanto da tale data.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010, almeno dieci crediti formativi, in ciascuna annualità, devono riguardare le materie caratterizzanti, ovvero:
- gestione del rischio e controllo interno;
- principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE;
- disciplina della revisione legale;
- deontologia professionale e indipendenza;
- tecnica professionale della revisione.
Ai sensi dello stesso comma 2 e del comma 10 dell’articolo 5, l’offerta formativa deve essere conforme al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze, elaborato, per il 2017, dal Comitato didattico per la formazione dei revisori legali e adottato con determina prot. n. 37343 del 7/3/2017 del Ragioniere Generale dello Stato e consultabile sul portale istituzionale della revisione legale.
Nell’arco del triennio, i revisori maturano i crediti utili ai fini dell’assolvimento degli obblighi della formazione continua soltanto in relazione ad argomenti e temi che non abbiano già costituito oggetto di programmi, corsi, altri eventi o corsi telematici. In altre parole, la partecipazione, nell’arco dello stesso triennio, a identico corso per due o più volte oppure a due o più corsi riguardanti il medesimo argomento non consente al revisore legale di maturare i crediti corrispondenti.
L’impostazione del programma di aggiornamento professionale discende direttamente dal dettato normativo ed è rivolto a privilegiare le cosiddette materie caratterizzanti per la revisione legale (in sintesi Materie Gruppo A) quali:
1) Gestione del rischio e controllo interno;
2) Principi di revisione nazionale e internazionali;
3) Disciplina della revisione legale;
4) Deontologia professionale ed indipendenza;
5) Tecnica professionale della revisione;
Tali materie costituiscono il nucleo fondamentale per l’attività di formazione continua e per questo motivo dovranno rappresentare almeno il 50 per cento dei crediti formativi di ciascun iscritto (almeno 10 crediti formativi annuali).
La scelta dei restanti crediti formativi, almeno 10, è libera; il revisore potrà quindi selezionare nell’ambito di tutte le materie presenti nel programma gli argomenti sui quali indirizzare la sua preferenza formativa. Materie di cui alle lettere da a) ad e) ex art. 4, comma 2, D.lgs. 39/2010 (in sintesi Materie Gruppo B).
- Contabilità generale;
- Contabilità analitica e di gestione
- Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato
- Principi contabili nazionali ed internazionali;
- Analisi finanziaria
Materie di cui alle lettere da m) ad u) ex art. 4, comma 2, D.lgs 39/2010 (in sintesi Materie Gruppo C).
- Diritto civile e commerciale;
- Diritto societario
- Diritto fallimentare
- Diritto tributario
- Diritto del lavoro e della previdenza sociale
- Informatica e sistemi operativi
- Economica politica, aziendale e finanziaria,
- Principi fondamentali di gestione finanziaria;
- Matematica e statistica.
Soggetti idonei ad offrire la formazione continua obbligatoria ai revisori legali dei conti
L’attività formativa può essere alternativamente svolta:
- mediante la partecipazione a eventuali programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero, anche attraverso organismi convenzionati;
- mediante la partecipazione a programmi di formazione a distanza o in aula presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell’attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.
Formazione continua obbligatoria dei Revisori legali dei conti iscritti nell’Albo dei Commercialisti o appartenenti a società di revisione
Gli obblighi di formazione sono assolti anche in ragione del riconoscimento della formazione obbligatoria già effettuata dai revisori legali iscritti presso albi professionali ovvero in ragione del riconoscimento della formazione che le società di revisione organizzano a favore di coloro che collaborano all’attività di revisione legale sono responsabili di incarichi di revisione legale, purché la relativa attività di formazione svolta sia dichiarata, da questo Ministero, conforme al programma annuale di aggiornamento professionale.
Nel catalogo corsi dell’Ordine le iniziative rientranti nella materia del gruppo A e dei gruppi B e C saranno contraddistinte da un apposto codice di classificazione (es. A1.1, A1.2….; B1.1., B1.2…; C1.1, C1.2,...) e nella scheda personale di ogni iscritto sarà data specifica evidenza dei crediti maturati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo imposto dall’iscrizione nell’Albo e nel Registro dei Revisori.
L’offerta formativa dell’Ordine in materia di Revisione legale è riservata ai soli iscritti nell’Albo, e comunque secondo quanto indicato nella circolare n. 26/2017, la partecipazione di soggetti diversi non sarebbe riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo imposto agli iscritti nel Registro dei Revisori.
Esenzioni e fase transitoria
Sono esentati dall’obbligo formativo solo i revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. e) e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010 per il periodo della sospensione.
Nessuna disposizione normativa vigente prevede altri casi di esonero dagli obblighi di formazione.
Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno, l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.
Pertanto le disposizioni che, al ricorrere di determinate condizioni (ad esempio: una determinata età dell’iscritto al registro) prevedono un esonero dagli obblighi della formazione continua nei riguardi dei professionisti iscritti agli albi, non producono effetti nei riguardi degli obblighi discendenti dall’iscrizione nel registro della revisione legale. Ad esempio, se un professionista fosse esonerato dall’obbligo di formazione discendente dall’iscrizione all’albo per aver superato una determinata età, sarebbe comunque assoggettato agli obblighi di formazione continua previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 nei riguardi degli iscritti al registro.
Sono parimenti assoggettati agli obblighi di formazione quei professionisti collocati in elenchi speciali per incompatibilità con l’esercizio della professione o in altre situazioni che prevedessero l’esonero, per qualsiasi ragione, dagli obblighi di formazione per essi previsti.