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ORDINE

REGOLAMENTI

amministrazione trasparente

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili  ha approvato, nella seduta del 1° marzo scorso, alcune modifiche alle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005,  diffuse nel 2010.

Come noto, l’articolo 4 sancisce l’incompatibilità  della professione di dottore commercialista e di esperto contabile con l'esercizio di alcune professioni (notaio e giornalista professionista), di talune attività  (appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione tributi e promotore finanziario) nonché con l’esercizio di attività d’impresa.

A distanza di due anni, il Cndcec ha ritenuto opportuno aggiornare le Note per agevolare gli Ordini locali nella verifica della sussistenza o meno della causa di incompatibilità nei casi concreti.

Le modifiche riguardano l’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa. Si è chiarito, infatti, che, in caso di attività di impresa agricola, l'incompatibilità con l'esercizio della professione sussiste solo laddove l’iscritto assuma la qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).

Infine, sono state fornite alcune precisazioni in tema di accertamento della sussistenza nelle società di servizi del carattere di strumentalità/ausiliarietà all'esercizio della professione, in merito all’intervallo temporale da prendere come riferimento nell'effettuare il raffronto tra i fatturati della società e dell'iscritto.

pdfIncompatibilita_2010.pdf

pdfLe_Note_interpretative_La_disciplina_delle_incompatibilita2012.pdf

pdfProcedimento_valutazione_incompatibilita.pdf

pdfDichiarazionePeriodicaRequisiti.pdf

L’elenco dei revisori dei conti degli enti locali è istituito presso il Ministero dell’interno ed è articolato in sezioni regionali, in relazione alla residenza anagrafica dei soggetti iscritti, nonché in tre fasce di enti locali, individuate in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli stessi.
La formazione e l’aggiornamento dell’elenco è disciplinata dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012 n. 23 (G.U. 20 marzo 2012, n. 67).

pdfDecreto_Ministero_Interno_23-2012.pdf

I revisori dei conti degli enti locali, a norma dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/algoritmo-estrazione

La richiesta di iscrizione e di mantenimento nell’elenco deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, nei modi e nei termini indicati negli appositi avvisi pubblici diramati dal Ministero dell’interno.

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale

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